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Un’occhiata alla normativa che regola la compravendita di auto usate

14 Mag 2010
admin
NORMATIVE

Il trasferimento di proprietà di un veicolo deve essere comunicato alla Motorizzazione civile e al Pubblico registro automobilistico (Pra) entro 60 giorni, onde evitare sanzioni che possono anche arrivare al ritiro del libretto.

I documenti che vanno presentati alla Motorizzazione sono una copia della carta di circolazione, una copia del documento di identità, una dichiarazione sostitutiva di residenza dell’acquirente e la ricevuta del versamento di 9,00€ sul bollettino cc 9001 e di 14,62€ sul bollettino cc 4028. A questi devono essere allegati un certificato di proprietà, l’atto di vendita e nel caso in cui l’acquirente sia straniero, la copia del certificato di residenza.

Vanno inoltre pagati un’Imposta di trascrizione provinciale (Ipt) determinata dalla provincia e i bolli per le volture del cpd (29,24€) o del foglio complementare (43,86€).

La sanzioni cui si corre incontro, nel caso in cui il veicolo circoli senza la nuova carta di circolazione o certificato di proprietà (o la sua richiesta presso la Motorizzazione) dopo 60 giorni dall’acquisto, sono di tipo amministrativo e vanno da 327€ a 1633€. Inoltre la carta di circolazione potrà essere ritirata al momento da chi accerta la violazione.

L’atto notarile non è obbligatorio nella compravendita di automobili, motocicli e rimorchi. L’autenticazione della firma sull’atto di vendita può essere effettuata dal venditore presso il comune o lo Sportello telematico dell’automobilista.

Il ravvedimento operoso è il pagamento dell’importo al Pra, maggiorato con gli interessi di mora, effettuato oltre il 60simo giorno dall’acquisto. Se il ritardo è entro il primo mese, la maggiorazione è del 3,75% più gli interessi, dal secondo al dodicesimo mese il 6% oltre gli interessi. Dopo il primo anno la sanzione applicata è pari al 30% dell’importo più gli interessi (tasso del 2,5% annuo moltiplicato per i giorni di ritardo).

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